In attuazione di quanto disposto dall’articolo 1 commi 503 e seguenti della legge 29 dicembre 2022, n. 197 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025” così come modificati dall’art. 34 del decreto-legge 4 maggio 2023 n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, a partire dalle ore 15,00 del giorno 18 Settembre e fino alle 23:59 del 6 Ottobre 2023 sarà aperta la piattaforma per la presentazione delle istanze per l’ottenimento di un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto indicate all’articolo 24-ter, comma 2, lettera a), numero 1) del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
Il predetto contributo è riconosciuto nella misura massima del 12 per cento della spesa sostenuta nel secondo trimestre dell’anno 2022, e comunque nel limite complessivo di spesa di 200,00 milioni di euro, per l’acquisto del gasolio impiegato dai medesimi soggetti in veicoli, di categoria euro V o superiore, di massa complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, utilizzati per l’esercizio delle predette attività, al netto dell’imposta sul valore aggiunto, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto.
L’istanza è presentata dai beneficiari esclusivamente attraverso la piattaforma predisposta dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli che acquisisce i dati secondo i modelli pubblicati unitamente al presente comunicato.
L’accesso alla piattaforma è effettuato dal legale rappresentante dell’impresa tramite SPID/CNS/CIE. Una volta autorizzato all’accesso, il legale rappresentante può individuare ulteriori soggetti autorizzati ad operare nella piattaforma per conto dell’impresa richiedente.
Superate le fasi di autenticazione e autorizzazione i richiedenti il contributo procedono con l’inserimento dell’istanza, unica per ciascuna impresa, autocertificando il possesso dei requisiti previsti dalla norma.
Eseguito l’accesso alla piattaforma, l’utente seleziona il soggetto per cui intende operare:
- sé stesso, aziende di cui è titolare (ditta individuale)
- aziende di cui è rappresentante legale
Le domande contengono gli identificativi SDI delle fatture di acquisto in Italia del gasolio relativamente al secondo trimestre 2022.
Il credito d’imposta è assegnato nei limiti delle risorse disponibili, pari a 200,00 milioni di euro, ed entro l’importo massimo di cui alla lettera a del punto (61) della Comunicazione della Commissione C(2023) 1711 final del 23 marzo 2023, verificato attraverso il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato.
La piattaforma è articolata in due aree distinte:
- area inserimento istanza;
- area riservata per la consultazione dello stato dell’istanza. Durante il periodo di apertura della piattaforma, è possibile:
- inserire una istanza;
- inserire una nuova istanza in sostituzione della precedente;
- inserire una nuova istanza in sostituzione della precedente a seguito di un esito negativo visualizzabile nell’area
I dati richiesti per l’inserimento dell’istanza sono tutti obbligatori.
I files da allegare all’istanza devono contenere le seguenti informazioni necessarie alla determinazione del credito d’imposta e sono così costituiti:
File fatture (una riga per ogni fattura indicata):
- Identificativo SDI fattura;
- Tipo fattura (CARB/NO CARB);
- Importo complessivo della fattura al lordo dell’IVA;
- Importo a rimborso al lordo dell’IVA (quota parte dell’importo fatturato e utilizzato per veicoli Euro V e VI di massa complessiva superiore a 7,5 tonnellate)
File targhe (una riga per ogni targa a cui si riferisce la fattura):
- Identificativo SDI fattura;
- Targa del/dei veicolo/i, rispondenti ai requisiti della norma, riforniti con il gasolio acquistato con la fattura indicata;
- Contratto di noleggio: (SI/NO);
- Codice paese
I files devono essere compilati utilizzando i files di esempio allegati al presente comunicato. Una volta ultimata la compilazione, per poterli inserire nella piattaforma unitamente all’istanza, dovranno essere salvati nel formato CSV (delimitato da separatore di elenco)(*.csv).
Inviata l’istanza, la piattaforma restituisce all’utente il relativo codice identificativo.
A seguito della presentazione dell’istanza è possibile accedere, attraverso la piattaforma informatica, nell’area riservata per la verifica dello stato di avanzamento della richiesta.
Nel caso in cui l’istanza non risulti correttamente acquisita per errori nei files è possibile, durante il periodo di apertura della piattaforma, inserire una nuova istanza, in sostituzione della precedente.
La piattaforma rimane aperta fino alle ore 23.59 del giorno 6 ottobre.
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, acquisiti i dati delle istanze dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, effettua la verifica sul R.N.A dell’importo concedibile alla singola impresa beneficiaria nei limiti previsti dalla sezione 2.1 del “Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina” , punti (61) lett. a, sulla base dei dati trasmessi da Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
All’esito delle verifiche sopra riportate il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti emana un decreto (c.d. decreto di concessione) a seguito del quale poi provvede a registrare, sempre sul R.N.A. gli aiuti concessi alle singole imprese.
L’elenco definitivo delle imprese e degli importi riconosciuti viene quindi inviato dalla Direzione Generale per la sicurezza stradale e l’autotrasporto all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti trasmette quindi all’Agenzia delle entrate l’elenco delle imprese ammesse a fruire dell’agevolazione con il relativo importo del credito d’imposta concesso. Con le stesse modalità sono comunicate all’Agenzia delle entrate le eventuali variazioni o revoche, anche parziali, dei crediti d’imposta concessi.
Il credito di imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
Le eventuali somme inutilizzate alla chiusura della misura di cui all’art. 14 comma 1 lett.a) del d.l. 144/2023 e s.m.i. si sommano al limite di spesa di 200,00 milioni di euro di cui alla presente misura.