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A CURA DI GIULIA D'ANDREA

Illegittimo il ricorso al carico straordinario se non vi e’ fondato pericolo per la riscossione

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GIULIA D'ANDREA

Con provvedimento del Presidente della C.T.P. di Salerno del 27/11/2017, sospesa l’efficacia esecutiva dell’avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate, per insussistenza dei requisiti che costituiscono presupposto concettuale della ricorrenza del carico straordinario .

L’Avviso di Accertamento che contiene il ricorso al carico straordinario di cui all’art.29 comma1 lett.1 D.L.78/2010  deve essere considerato illegittimo e, conseguentemente, dichiarato nullo, laddove sia carente  di motivazione e di prova sulla presenza dei presupposti necessari per l’emissione del carico straordinario.

L’art. 7 della L. n. 212/2000, stabilisce che gli atti dell’Amministrazione Finanziaria debbano essere motivati in ossequio alle previsioni dell’art. 3 della L. n. 241/1990, indicando i presupposti di fatto e di diritto e le ragioni giuridiche che ne hanno determinato l’emanazione.

Val la pena di ricordare che il richiamato art. 29 disciplina  il cosiddetto “ carico straordinario ”, istituto che ricalca il “ ruolo straordinario ” disciplinato dall’art. 15-bis del D.P.R. 602/1973 e s. m.. Tale istituto giuridico consente all’Amministrazione finanziaria, laddove sussista un presupposto essenziale, quale il “ fondato pericolo per la riscossione” (Cass.Sent.11736 del 27/05/2011), l’anticipata e totale riscossione delle maggiori imposte accertate, in deroga alle disposizioni che regolano l’iscrizione provvisoria in pendenza del processo tributario. E’ bene sottolineare che il fondato pericolo si configura quando vi siano una pluralità di elementi che inducono a ritenere reale il rischio di comportamenti del contribuente volti alla sottrazione di beni disponibili ad eventuali azioni esecutive. (C.M. n.4/E del 15 febbraio 2010 e N.M. 2011/141776 del 30 settembre 2011)

La funzione della motivazione di un atto amministrativo è quella di garantire e tutelare il pieno esercizio del diritto di difesa del destinatario, per cui il contribuente e, successivamente, il giudice, devono avere la possibilità di riscontrare la sussistenza del “ fondato pericolo per la riscossione ”.

Il rischio non deve essere solo teorico ma reale ed attuale (CTP Lecce, sent. n. 58 del 10 febbraio 2011). Solo in questo secondo caso può ritenersi legittima l’attivazione del carico straordinario.

Data la straordinarietà della previsione legislativa è agevole comprendere come il creditore debba fornire prove del tutto convincenti circa lo stato di forte indebitamento del suo debitore, unitamente ad una valutazione del requisito soggettivo comportamentale del debitore,  il quale deve aver compiuto atti volti al depauperamento del patrimonio aziendale (CTP di Macerata, sent.nr.17 e 18 del 3 gennaio 2012).

Orbene   l’Ufficio deve motivare adeguatamente il ricorso ad una siffatta previsione legislativa, con argomentazioni che non siano  mere clausole di stile, laconiche e carenti ,  in particolare l’Amministrazione Finanziaria nel motivare il ricorso al “ carico straordinario ” non può far riferimento alla “particolare gravità delle violazioni fiscali accertate con l’ atto impositivo” senza  specificare sulla base di quali considerazioni si valutino particolarmente gravi le violazioni accertate;
sul punto si esprime la C.T.R di Ancona con la sentenza n. 51/01/2014 del 27.02.2014: “ la gravità della violazione è già oggetto di valutazione discrezionale da parte dell’Ufficio il quale, al momento dell’irrogazione della sanzione, deve tenere conto di quanto previsto dall’art.7 D.Lgs.18 dicembre 1997, n. 472, che disciplina i criteri di determinazione delle sanzioni con riferimento alla gravità delle violazioni, pertanto la valutazione della gravità della violazione trova allora già completamento nella proceduta di irrogazione della sanzione stessa che deve appunto tener conto della gravità dell’illecito , ma una volta irrogata la sanzione il comportamento illecito del contribuente è espiato e quindi, se si torna a tenere conto della gravità della sanzione, si applica un supplemento di surrettizia punizione che non è certo conforme alle motivazioni con le quali il legislatore ha previsto la riscossione immediata dell’intero carico tributario”.

In aggiunta risulta superfluo ricordare  che nella lettera della legge non vi è alcun riferimento alla particolare “gravità” della violazione per giustificare il ricorso alla previsione del carico straordinario di cui all’art.29 comma 1 l. c) D.L. 78/2010, ma si legge unicamente il riferimento al “fondato pericolo per la riscossione”.

Invero non vi sono dubbi circa la posizione sul punto della Suprema Corte, secondo la quale si integra il “ fondato pericolo per la riscossione ” e si riconosce la legittimità dell’iscrizione a ruolo del carico straordinario solo in presenza di procedure concordatarie (Cass. N.7654/1999) e a fronte di dichiarazione di fallimento (Cass.n.243/2009).

Bisogna inoltre tener conto  che per l’emanazione di un ruolo straordinario bisogna aver riguardo non ai dati oggettivi dell’accertamento ma ad “un eventuale comportamento del contribuente concomitante o successivo alla verifica che ponga a repentaglio le legittime aspettative di riscossione dell’erario”(Comm. Trib. Regionale Ancona Sent. 51/03/2014 del  27.02.2014)

E’ bene ricordare la circostanza secondo cui se  l’atto impugnato è un atto impo-esattivo, ovvero lo stesso costituisca anche titolo esecutivo e precetto ne  consegue che i vizi che attengono al titolo esecutivo investono l’intero avviso di accertamento, per cui la declaratoria di nullità del ricorso alla previsione del carico straordinario di cui all’art.29 comma1 lett.c del D.L.78/2010  è da ritenersi applicabile anche all’atto medesimo.

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Illegittimo il ricorso al carico straordinario se non vi e’ fondato pericolo per la riscossione

Con provvedimento del Presidente della C.T.P. di Salerno del 27/11/2017, sospesa l’efficacia esecutiva dell’avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate, per insussistenza dei requisiti che costituiscono presupposto concettuale della ricorrenza del carico straordinario .

L’Avviso di Accertamento che contiene il ricorso al carico straordinario di cui all’art.29 comma1 lett.1 D.L.78/2010  deve essere considerato illegittimo e, conseguentemente, dichiarato nullo, laddove sia carente  di motivazione e di prova sulla presenza dei presupposti necessari per l’emissione del carico straordinario.

L’art. 7 della L. n. 212/2000, stabilisce che gli atti dell’Amministrazione Finanziaria debbano essere motivati in ossequio alle previsioni dell’art. 3 della L. n. 241/1990, indicando i presupposti di fatto e di diritto e le ragioni giuridiche che ne hanno determinato l’emanazione.

Val la pena di ricordare che il richiamato art. 29 disciplina  il cosiddetto “ carico straordinario ”, istituto che ricalca il “ ruolo straordinario ” disciplinato dall’art. 15-bis del D.P.R. 602/1973 e s. m.. Tale istituto giuridico consente all’Amministrazione finanziaria, laddove sussista un presupposto essenziale, quale il “ fondato pericolo per la riscossione” (Cass.Sent.11736 del 27/05/2011), l’anticipata e totale riscossione delle maggiori imposte accertate, in deroga alle disposizioni che regolano l’iscrizione provvisoria in pendenza del processo tributario. E’ bene sottolineare che il fondato pericolo si configura quando vi siano una pluralità di elementi che inducono a ritenere reale il rischio di comportamenti del contribuente volti alla sottrazione di beni disponibili ad eventuali azioni esecutive. (C.M. n.4/E del 15 febbraio 2010 e N.M. 2011/141776 del 30 settembre 2011)

La funzione della motivazione di un atto amministrativo è quella di garantire e tutelare il pieno esercizio del diritto di difesa del destinatario, per cui il contribuente e, successivamente, il giudice, devono avere la possibilità di riscontrare la sussistenza del “ fondato pericolo per la riscossione ”.

Il rischio non deve essere solo teorico ma reale ed attuale (CTP Lecce, sent. n. 58 del 10 febbraio 2011). Solo in questo secondo caso può ritenersi legittima l’attivazione del carico straordinario.

Data la straordinarietà della previsione legislativa è agevole comprendere come il creditore debba fornire prove del tutto convincenti circa lo stato di forte indebitamento del suo debitore, unitamente ad una valutazione del requisito soggettivo comportamentale del debitore,  il quale deve aver compiuto atti volti al depauperamento del patrimonio aziendale (CTP di Macerata, sent.nr.17 e 18 del 3 gennaio 2012).

Orbene   l’Ufficio deve motivare adeguatamente il ricorso ad una siffatta previsione legislativa, con argomentazioni che non siano  mere clausole di stile, laconiche e carenti ,  in particolare l’Amministrazione Finanziaria nel motivare il ricorso al “ carico straordinario ” non può far riferimento alla “particolare gravità delle violazioni fiscali accertate con l’ atto impositivo” senza  specificare sulla base di quali considerazioni si valutino particolarmente gravi le violazioni accertate;
sul punto si esprime la C.T.R di Ancona con la sentenza n. 51/01/2014 del 27.02.2014: “ la gravità della violazione è già oggetto di valutazione discrezionale da parte dell’Ufficio il quale, al momento dell’irrogazione della sanzione, deve tenere conto di quanto previsto dall’art.7 D.Lgs.18 dicembre 1997, n. 472, che disciplina i criteri di determinazione delle sanzioni con riferimento alla gravità delle violazioni, pertanto la valutazione della gravità della violazione trova allora già completamento nella proceduta di irrogazione della sanzione stessa che deve appunto tener conto della gravità dell’illecito , ma una volta irrogata la sanzione il comportamento illecito del contribuente è espiato e quindi, se si torna a tenere conto della gravità della sanzione, si applica un supplemento di surrettizia punizione che non è certo conforme alle motivazioni con le quali il legislatore ha previsto la riscossione immediata dell’intero carico tributario”.

In aggiunta risulta superfluo ricordare  che nella lettera della legge non vi è alcun riferimento alla particolare “gravità” della violazione per giustificare il ricorso alla previsione del carico straordinario di cui all’art.29 comma 1 l. c) D.L. 78/2010, ma si legge unicamente il riferimento al “fondato pericolo per la riscossione”.

Invero non vi sono dubbi circa la posizione sul punto della Suprema Corte, secondo la quale si integra il “ fondato pericolo per la riscossione ” e si riconosce la legittimità dell’iscrizione a ruolo del carico straordinario solo in presenza di procedure concordatarie (Cass. N.7654/1999) e a fronte di dichiarazione di fallimento (Cass.n.243/2009).

Bisogna inoltre tener conto  che per l’emanazione di un ruolo straordinario bisogna aver riguardo non ai dati oggettivi dell’accertamento ma ad “un eventuale comportamento del contribuente concomitante o successivo alla verifica che ponga a repentaglio le legittime aspettative di riscossione dell’erario”(Comm. Trib. Regionale Ancona Sent. 51/03/2014 del  27.02.2014)

E’ bene ricordare la circostanza secondo cui se  l’atto impugnato è un atto impo-esattivo, ovvero lo stesso costituisca anche titolo esecutivo e precetto ne  consegue che i vizi che attengono al titolo esecutivo investono l’intero avviso di accertamento, per cui la declaratoria di nullità del ricorso alla previsione del carico straordinario di cui all’art.29 comma1 lett.c del D.L.78/2010  è da ritenersi applicabile anche all’atto medesimo.