Accolte in toto le ragioni del contribuente difeso dalla dott.ssa Giulia D’Andrea e dalla dott.ssa Maria Stella Ragone, che si vede annullare l’Avviso di Liquidazione recante pretese impositive per euro 139.130,15 impugnato con Ricorso Introduttivo, siccome illegittimo, dalla Commissione Tributaria Provinciale di Salerno sez.9 con la Sentenza n.2927/2019 pronunciata l’08/04/2019 e depositata il 15/10/2019.
La Commissione Tributaria Provinciale di Salerno non ha dubbi: soccombe l’Ufficio che, a seguito di specifico motivo di ricorso, non produce in giudizio valida delega di firma ai sensi dell’art. 42 DPR n. 600/73; si conferma, così, il consolidato orientamento espresso dai Supremi Giudici i quali ritengono che “l’Avviso di Accertamento, ai fini della piena validità, deve essere firmato dal Capo dell’Ufficio, ovvero se firmato da altro impiegato della carriera direttiva, quest’ultimo deve comunque essere delegato dal primo”.
Sembra quasi superfluo ricordare che la delega deve essere valida ed efficace poiché, come pacificamente ritenuto dalla Suprema Corte, “ non soddisfa il requisito di sottoscrizione, previsto a pena di nullità, dalla legge, la firma di un soggetto non validamente ed efficacemente delegato, in quanto il soggetto istituzionalmente competente a sottoscriverli è solo il capo dell’Ufficio emittente” (Cass. n. 25280/2015).
Ma, nonostante il primo motivo di ricorso, accolto in toto dai giudici, sia da considerare assorbente rispetto agli altri, la Commissione Provinciale di Salerno, si pronuncia anche rispetto al secondo motivo di ricorso, ribadendo l’illegittimità dell’Avviso di liquidazione impugnato ed annullandolo perché non risulta ad esso allegato “ il provvedimento giudiziario da cui discende l’imposizione”.
Si uniforma così alle linee guida impartite dalla Suprema Corte con l’Ordinanza n. 29491/2018 (richiamata nell’ atto introduttivo) nonché con l’Ordinanza n. 26731/2018.
I Supremi Giudici con la richiamata Ordinanza n. 29491/2018 ritengono “illegittimo l’atto impositivo nel quale siano meramente richiamati gli estremi della Sentenza (nel caso de quo del decreto ingiuntivo) non allegata, in quanto occorre la specifica motivazione che non può tradursi in un mero richiamo degli atti prodromici” ;
al postutto si tutelano le ragioni del contribuente che, giammai può vedersi negato o ostacolato il proprio diritto di difesa e che, raggiunto dalla notifica di un atto impositivo, deve attraverso la lettura della sua motivazione, essere chiaramente edotto circa la determinazione del tributo, ovvero devono essere cristallini “gli elementi matematici posti alla base della quantificazione onde consentire al contribuente stesso di verificare la correttezza del calcolo”.
L’obbligo di allegazione previsto dalla legge, mira a garantire al contribuente il pieno ed immediato esercizio delle sue facoltà difensive, laddove, in mancanza, egli sarebbe costretto ad un’attività di ricerca, che comprimerebbe illegittimamente il termine a sua disposizione per impugnare.
Risulta evidente l’obiettivo del Legislatore che è quello di tutelare il contribuente che deve avere contezza delle ragioni poste alla base degli atti amministrativi, e quindi di essere in grado di valutare la pretesa impositiva in misura tale da consentirgli sia di valutare l’opportunità di esperire l’impugnazione giudiziale, sia, in caso positivo, di contestare efficacemente l’ an e il quantum debeatur.
Nel caso de quo si viola il generale obbligo di motivazione degli atti amministrativi sancito dagli artt. 7 e 10 dello Statuto del Contribuente, nonché dall’art. 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, violazione che determina l’illegittimità assoluta dell’atto amministrativo.
Lapidaria la Sentenza della Ctp Salerno secondo cui non solo l’atto impugnato risulta, per tutto quanto su esposto, assolutamente illegittimo ma, “in ogni caso, non è possibile un’integrazione della motivazione dell’atto, da parte dell’A.F., in corso di causa.”
Giulia D’Andrea